venerdì 20 maggio 2011

L'ERGASTOLO OSTATIVO

di Luigi Morsello

L’espressione non si può riferire ad una categoria del diritto ma, al limite, della sociologia, se non addirittura una pura invenzione.

L’ergastolo è una pena detentiva prevista dall’art. 22 c.p., il quale recita:

"[I]. La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

[II]. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto.”.

Il carattere afflittivo-retributivo delle pene detentive è stato mitigato dall’art. 27 Cost. che recita:”

I] La responsabilità penale è personale.

[II] L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

[III] Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

[IV] Non è ammessa la pena di morte.”.

È soprattutto il terzo comma che interviene a mitigare la concezione afflittivo-retributiva, laddove attribuisce alla esecuzione della pena il valore prioritario di tendere alla rieducazione del condannato. Rieducazione è l’atto del rieducare, un verbo transitivo il cui significato un semplice dizionario definisce così: ”educare di nuovo, cercando di eliminare gli effetti di un’educazione carente o sbagliata”.

Già l’art. 1 del Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena (R.D. 18 giugno 1931 n. 787) introduceva elementi trattamentali quali il lavoro obbligatorio (comma 1) anche per gli imputati (comma 2), mentre era previsto (comma 4) l’obbligo dei detenuti (condannati ed imputati) di frequentare le scuole istituite. Infine l’ultimo comma permetteva conferenze e proiezioni cinematografiche, col divieto di intervento di persone estranee, eccetto il conferenziere e l’operatore cinematografico. Il Regolamento del 1931 non andava oltre queste timide aperture verso la comunità esterna, mentre l’obbligo del lavoro aveva anch’esso una funzione afflittivo-retributiva derivante dalla rigidità del sistema penitenziario.

L’applicazione del precetto costituzionale necessitava di una legge ordinaria che tardò ad essere fatta fino al 1975, in cui fu promulgata la legge n. 354, contenente “Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.”.

La filosofia della legge è indicata già nell’art. 1, che enumera questi principi:

1) Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto delle dignità della persona (comma 1);

2) Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose (comma 2);

3) Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti (comma 6).

Il trattamento penitenziario pone al primo posto il lavoro (art. 20), che è obbligatorio per i condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro (comma 3). Lo stesso però è incastonato in una cornice normativa ben diversa:

1)Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione (comma 1);

2) Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato (comma 2);

3) L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale (comma 5);

4) I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche (comma 15);

5) I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito (comma 16);

6) La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi (comma 17);

7) Al lavoro all'esterno, si applicano la disciplina generale sul collocamento ordinario ed agricolo e possono iscriversi nelle liste di collocamento, con diritto all’indennità di disoccupazione, certificata dallo stato di detenzione (l'articolo 19, L. 28 febbraio 1987, n. 56) (comma 11);

8) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina generale sul collocamento (comma 12).

L’ordinamento penitenziario contiene una norma di carattere generale, l’art. 18-ter, introdotto con il D.L. n.152/1991, che titola: “Persone che collaborano con la giustizia”, che recita:

“1.I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell'art. 21 (ammissione al lavoro esterno, n.d.r), del comma 4 dell'art. 30-ter (permesso premio, n.d.r) e del comma 2 dell'art. 50 (semilibertà, n.d.r.), concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.

2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.”

Questa norma è stata modificata, per ultimo, dalla legge n.94/2009, art. 2, comma 27.

Con queste premesse è possibile adesso affrontare l’argomento.

Ostativo è un aggettivo che significa “che costituisce legittimo impedimento al compimento di un atto giuridico” (Salvatore Battagli – Grande Dizionario della lingua italiana – vol. XII, pag. 241). Dunque indica gli ostacoli che si frappongono alla concessione di benefici di leggi al condannato all’ergastolo.

Come si è visto, la pena dell’ergastolo è perpetua, ma non è affatto vero che è impossibile uscire dal carcere vivi.

L’art. 176 c.p. disciplina la concessione della liberazione condizionale al condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni. (comma 1).

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena (comma 3).

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle (comma 4).

Acclarato che un condannato all’ergastolo può ottenere la liberazione condizionale dopo 26 anni di carcere va detto che la liberazione anticipata può essere concessa a tutti i condannati, nella misura di 45 giorni ogni semestre di pena scontata, dando prova di partecipazione all’opera di riduzione (art. 54, comma 1 O.P.). per un ergastolo in totale sono 6 anni un mese e un giorno, che dedotti fanno scendere il limite di 26 anni a 19 anni, 10 mesi e 1 giorno.

Il primo termine (26 anni) si riduce sensibilmente per effetto della ‘buona condotta’ (in realtà è questo che si certifica: la buona condotta). La prima condizione ostativa viene superata in questo modo.

Occorre adesso sbrogliare la matassa più imbrogliata, l’art. 4-bis O.P., che titola: “Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti”. Quindi è una noma che introduce divieti di concessione di benefici, ma non in assoluto, come si vedrà. Per benefici si intendono le misure alternative alla detenzione, salvo la liberazione anticipata, che non è sottoposta a divieti particolari, ma a condizioni di concessione blande.

Va detto che il legislatore moderno non sempre soddisfa le necessità di chiarezza delle norme che produce, mostrando di possedere o esercitare una tecnica legislativa carente o fumosa. L’art. 4-bis non sfugge a questa regola, come si vedrà. Quindi, conviene smontarlo pezzo per pezzo per esaminarlo meglio.

I ‘benefici’ di cui tratta la norma sono:l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzionepreviste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata (comma 1, premessa).

Tali benefici possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter della presente legge:

1) delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza,

2) delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale (Associazioni di tipo mafioso anche straniere),

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste,

4) delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione in schiavitù), 600- bis, primo comma (Prostituzione minorile), 600-ter, primo e secondo comma (Pornografia minorile), 601 (Tratta di persone), 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), 609-octies(Violenza sessuale di gruppo) [, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo,] e 630 del codice penale (Sequestro di persona a scopo di estorsione), all’articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri), e all’articolo 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies (“1. Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare”) e 17-bis (norme di attuazione) del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

Decisamente, non è una norma fatta bene, ma è il destino di tutte le norme che sono aggiunte ad altre precedenti.

Una volta stabiliti quali sono i reati per i quali occorre una attività di collaborazione, si statuiscono i casi in cui i benefici possono essere concessi.

Il comma 1-bis dell’art. 4-bis fornisce una serie di deroghe.

I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti:

a) purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva

b) altresì nei casi in cui 1) la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero 2) l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui 3) anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62, numero 6 [l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56 (delitto tentato), adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato], anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall’articolo 114 (circostanze attenuanti) ovvero dall’articolo 116, secondo comma (Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave), del codice penale.

Dunque, quando la limitata partecipazione al reato accertata nella sentenza di condanna, quando l’accertamento completo dei fatti e delle responsabilità rendono impossibile una collaborazione utile per le giustizia e quando la collaborazione offerta risulti oggettivamente irrilevante ma il condannato abbia provveduto a risarcire il danno causato o siano state applicate le circostanze attenuanti di cui all’art. 114 c.p. o viene diminuita la pena nei confronti che voleva un reato meno grave di quello compiuto di cui all’art. 116 c.p., in tutti questi casi i benefici possono essere concessi, restando escluso solo il caso in cui la collaborazione, pur essendo possibile e fruttuosa, non viene offerta dal condannato, il quale si rifiuta di collaborare.

Il comma 1-ter ipotizza tutti i casi in cui è possibile escludere collegamenti con la criminalità organizzata.

I benefìci di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575 (Omicidio), 600-bis, secondo e terzo comma (Prostituzione minorile – 16 anni di eta’ + 16 anni di età), 600-ter terzo comma (Divulgazione materiale pornografico minorile), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 628, terzo comma (Rapina con armi e volto travisato), e 629, secondo comma (Estorsione - bilanciamento circostanze attenuanti e aggravamenti), del codice penale, all’articolo 291-ter (Aggravanti contrabbando tabacchi) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all’articolo 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate all’articolo 416, primo (Associazione a delinquere) e terzo comma (Promotori), del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 (Contraffazione marchi ecc.) e 474 (Introduzione prodotti contraffatti) del medesimo codice, e all’articolo 416 (Associazione a delinquere) del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenni) e 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) del codice penale e dall’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

Infine, il comma 1-quater chiude la panoramica delle eccezioni.

I benefìci di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609-bis (Violenza sessuale), 609-ter (Circostanze aggravanti – minori anni 14 – uso delle armi – persona travisata - pubblico ufficiale – persona detenuta – minori anni 10), 609-quater (Atti sessuali con minorenni) e [, qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1, ] 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) del codice penale solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell’articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall’articolo 609-bis (Violenza sessuale) del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata (Casi di minore gravità).

Gli altri commi sono di natura procedurale.

È di tutta evidenza la fatica dell’interprete non professionale per districarsi in un coacervo di norme richiamate.

È tuttavia possibile concludere che le eccezioni offerte ai condannati particolarmente pericolosi di cui al comma 1 dell’art. 4-bis O.P. sono disciplinate puntualmente dal legislatore, per cui in un solo caso vi è un solo ostacolo insormontabile alla concessioni dei benefici di cui e della liberazione condizionale per i condannati alla pena dell’ergastolo: il rifiuto di collaborare con la giustizia.

Parlare, scrivere, discettare si ergastolo ostativo in modo generico, strumentale e fazioso appare quindi inutile sotto il profilo del diritto e indifferente sotto il profilo sociologico.

È un dato di fatto: il condannato all’ergastolo che rifiuta di collaborare con la giustifica non otterrà mai alcun beneficio e per lui davvero la pena è perpetua.

Ne consegue che se una battaglia deve essere condotta è per la cancellazione della pena dell’ergastolo, anche se i tempi della politica nazionale sembrano impegnati in altro.

domenica 15 maggio 2011

Bravo Einstein, avevi ragione

BARBARA GALLAVOTTI

Sono passati 52 anni da quando alcuni ricercatori cominciarono a sognare sfere perfette, con le quali verificare la correttezza della Relatività di Albert Einstein. Juri Gagarin non era ancora andato nello spazio, Fidel Castro aveva appena preso L'Avana e la Barbie era una bambolina appena messa in commercio. Dopo oltre mezzo secolo, la Nasa ha annunciato che il sogno si è realizzato: i ricercatori hanno concluso l'analisi dei dati dell'esperimento «Gravity Probe B» e le ipotesi di Einstein risultano confermate. Missione compiuta, dunque, alla modica cifra di 760 milioni di dollari, i cui ultimi spiccioli si devono a una compagnia privata e alla nuova università dell'Arabia Saudita. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista «Physical Review Letters».

In 52 anni, però, possono accadere molte cose, non solo alle bamboline, ma anche agli interrogativi della fisica. Così le risposte arrivate da «Gravity Probe B» hanno perso molto dello smalto che avrebbero avuto 50 anni fa. Perché nel frattempo un piccolo Davide italiano ha battuto il vetusto Golia con un esperimento a costo quasi zero, e perché le frontiere della conoscenza si sono spostate più avanti, trascinando con loro alcuni dei grandi interrogativi posti da Einstein. Così l'annuncio della Nasa non riesce a far battere i cuori. Eppure, la storia di «Gravity Probe B» non manca di un lato eroico, perché ci ricorda che la Grande Scienza è costellata di imprevisti e non sempre tutto va come ci si aspetterebbe, ma questo non è un buon motivo per non tentare...

Il cuore dell'esperimento sono quattro sfere perfette, grosse quanto palline da ping pong e poste in orbita intorno alla Terra. Sono state pensate per essere giroscopi estremamente precisi, in modo tale che, una volta messe in rotazione, mantenessero inalterato il loro asse. Gli unici eventuali cambiamenti di direzione avrebbero dovuto essere quelli dovuti agli effetti della teoria della Relatività che si volevano verificare, in particolare quelli dati dalla deformazione dello spazio-tempo dovuta alla presenza della Terra (cioè di un corpo dotato di massa) e dal fatto che questa gira su se stessa e ciò fa sì che lo spazio-tempo subisca una minuscola torsione.

Una volta in orbita, «Gravity Probe B» ha preso dati per 17 mesi dal 20 aprile 2004. Si poteva sperare di avere i risultati in breve tempo, se non fosse sorto un imprevisto: le sfere erano perfette dal punto di vista geometrico, ma accumulavano sulla superficie cariche elettriche e questo rovinava le loro prestazioni, introducendo nelle misure un errore tre volte più grande di ciò che si voleva verificare. Come misurare la lunghezza di una formica con un righello che porta segnati i centimetri invece che i millimetri. «Gravity Probe B» è incorso insomma nella bestia nera degli esperimenti destinati a svolgersi in orbita: un evento non calcolato, dovuto al fatto che non possono essere provati qui sulla Terra e, quando arrivano lassù, è troppo tardi per eventuali modifiche. I ricercatori quindi sono stati costretti a un laborioso lavoro di «pulizia» dei dati che li ha tenuti impegnati fino ad oggi.

Nel 2004, però, il Davide italiano scoccava i micidiali tiri della sua fionda. La quale era una sorgente di luce laser diretta verso due satelliti «Lageos», posti in orbita negli ultimi decenni del '900 per eseguire alcune misure sul comportamento della crosta terrestre. I due satelliti hanno una superficie riflettente e i ricercatori italiani, guidati da Ignazio Ciufolini dell'Università di Lecce, hanno utilizzato la misura del tempo che la luce laser impiega per tornare indietro in modo da localizzare con precisione la loro posizione. Grazie a questa informazione hanno poi stimato la deformazione dello spazio-tempo dovuta alla Terra in rotazione. È l’effetto gravito-magnetico, proprio uno degli aspetti della Relatività che «Gravity Probe B» si proponeva di verificare. «Le nostre conclusioni sono state poi confermate da diverse analisi indipendenti dei dati orbitali dei “Lageos”, grazie alla collaborazione di gruppi dell'Agenzia Spaziale Tedesca e delle Università del Maryland e del Texas», spiega Ciufolini.

Oggi, quindi, i risultati di «Gravity Probe B» non fanno altro che confermare qualcosa che già in larga parte conoscevamo. E nella scienza le conferme sono fondamentali, ma non hanno l'impatto della prima scoperta. Nel frattempo i ricercatori guardano avanti, verso analisi sempre più precise: «Entro pochi mesi partirà la missione “Lares”, sotto la responsabilità dell'Agenzia Spaziale Italiana, che consentirà di eseguire nuove e sempre più precise misure dell'effetto gravito-magnetico», aggiunge Ciufolini. Perché, se nel corso dei decenni la Relatività ha trovato innumerevoli conferme, restano aperti molti grandi quesiti ai quali non riusciamo a rispondere. Ad esempio
perché l'Universo sembra accelerare la sua espansione. Oppure come si concilia la teoria della Relatività con la meccanica quantistica, che descrive ciò che accade nel mondo dell'infinitamente piccolo.

Grandi domande la cui risposta potrebbe essere nascosta in impercettibili pieghe dello spazio-tempo. Pieghe che forse non sfuggiranno al prossimo esperimento.

Internet veloce per tutti, dall'Ue primo "sì" alla nuova direttiva


I deputati al Parlamento europeo hanno approvato a Strasburgo in prima lettura la relazione Hökmark. Il provvedimento mira a fornire nell’Unione Europea la banda 800 MHz entro il 2013 e la diffusione di Internet senza fili anche a chi abita in zone remote. Un emendamento approvato consentirà ai governi nazionali di rimandare il raggiungimento di tali obiettivi al 2015 in caso di problemi di coordinamento con le frequenze di Paesi terzi.

La banda 800 MHz fa parte del dividendo digitale, cioè quelle radiofrequenze disponibili tramite un uso più efficiente dello spettro radio liberato con l’arrivo della televisione digitale terrestre. Il Parlamento chiede che siano messe a disposizione entro il 2015 bande di 1.5GHz e 2.3GHz e uno spettro radio per il traffico Internet su telefonia mobile di almeno 1200MHz. Tutto ciò permetterà l’utilizzo di servizi di più alta qualità.

Sul progetto di direttiva manca però ancora l’accordo tra Parlamento e Consiglio Ue: se ne discuterà il 27 maggio. «Confido in una discussione veloce e costruttiva tra Parlamento e Consiglio dei Ministri per una adozione definitiva della proposta entro il 2011», ha dichiarato Neelie Kroes, commissario responsabile per l’Agenda Digitale europea.

lunedì 9 maggio 2011

Utile & indispensabile

immagine da questo bel blog
Mi è sovvenuta una riflessione: che quello che ci è stato sempre detto e ripetuto, e cioè che tutti siamo utili ma nessuno indispensabile, sia una tremenda frode. Questo atteggiamento che (questo si) ci hanno inculcato attraverso i media ma, soprattutto, sui luoghi di lavoro, tanto che a dirtelo non sono i padroni, ma i tuoi stessi colleghi, potrebbe avere, se il mio ragionamento è corretto, un’enorme importanza nella deriva sociale. Il fatto di essere utili ci relega a mero oggetto, da usare; mentre il non sentirsi mai indispensabili genera, già di per se, un senso di inutilità, impedendo di fatto l’assunzione di responsabilità da parte delle persone.
Credo invece che ognuno di noi diventi indispensabile proprio nel momento in cui si sforza per essere utile, tanto più indispensabile quanto più lo fa responsabilmente, con cognizione di causa, divenendo membro della società civile, come un musicista in una grande orchestra, dove ciascuno mette la sua parte, divenendo indispensabile alla riuscita dell’esecuzione di un’opera. Questa grande orchestra è l’Italia, ed è stata defraudata dei suoi musicisti con un’opera millimetrica di deresponsabilizzazione; defraudata dei suoi talenti e delle sue potenzialità dall’illusione di un’economia impossibile che si è sostituita alla dignità delle persone, che le ha portate ad essere merce di second’ordine. Si.
Di second’ordine, perché, ad oggi, le merci hanno molto più valore delle persone: godono perfino di una più capillare tutela legale!

Ma è dunque proprio questo il gioco di chi detiene il potere? Si tratta di una minuziosa opera di abbattimento dell’autostima, atta a produrre un avvicendamento forzato per creare un ambiente favorevole, dove il profitto - il loro - diviene lo scopo anche della nostra vita? Voglio ricordare di cosa è fatto questo profitto facendo solo alcuni esempi: è fatto di tariffe minori pagate, copertura lavorativa non professionale in posti che richiedono qualifiche, per arrivare ora ad un periodo di prova così lungo da eludere l’assunzione.
La frode è questa. Dobbiamo accorgerci, riappropriarci della nostra indispensabilità, perché la nostra utilità non è utile a noi stessi, non a queste condizioni. A queste condizioni è utile solo al potente per il quale lavoriamo, dove egli è al centro dell’universo economico che è al centro del panorama umano attorno al quale noi gravitiamo; utili, ma non indispensabili, perché ove ci si ribelli qualcun altro verrà in sostituzione, così, senza battere ciglio. Perché meglio così che niente. Ci mettono i piedi in testa? Sono cose da niente. Lo diceva anche Edoardo De Filippo: «è cos ‘e niente». Sono cose da niente che ci stanno riducendo, anzi, ci hanno ridotto a cose da niente. Eppure siamo uomini e donne. Carne e sangue. Esattamente come quei potenti, quei pochi potenti che, a livello mondiale, detengono la maggior parte della ricchezza del pianeta.

Noi, tutti noi, siamo indispensabili, l’uno per l’altro; anche per gli straricchi padroni del mondo, i quali lo stanno portando nell’abisso della distruzione dell’inquinamento e della guerra, anche per loro siamo indispensabili: è grazie a noi che sono potenti, è la nostra sottomissione al loro interesse il motivo per cui possono vivere nel lusso ed essere intoccabili. Ma se ci rendiamo conto di cosa possiamo fare tutti assieme e poniamo finalmente un freno al delirio di onnipotenza di costoro, ogni individuo, con relativa progenie, ne trarrà giovamento. Se continueremo a ritenerci utili e non indispensabili la Natura non tarderà troppo a cancellarci dalla faccia della terra. Ma quanta sofferenza nel frattempo...? !
È una battaglia politica. È una battaglia umana. È una battaglia indispensabile!

Siamo indispensabili a noi stessi per la vita, per lo sviluppo civile, per la convivenza pacifica. Siamo utili ad una elite per farla arricchire sempre più, per accrescere il malessere sociale, utili a far continuare il mondo così com’è, in un crescendo di disuguaglianza, di violenza, di ingiustizia. Indispensabili per il benessere di tutti, utili per il vantaggio di pochi.
È ora di capire cosa voglio essere: utile o indispensabile, anche se già so che da solo non servirà a nulla. Per lo meno sarò indispensabile a me stesso, nel preservare la mia mente dalla pazzia di un mondo che ha messo al centro di se stesso una cosa che è fuori da qualsiasi logica conservativa: la distruzione.